RoHS e RAEE: quando vanno applicate e cosa bisogna fare

2023/04/18

Le direttive RoHS e RAEE (2011/65/UE e 2012/19/UE) regolano l’utilizzo di alcune sostanze e lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel loro fine vita.

In generale un AEE è definito come un’apparecchiatura che dipende, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici con una tensione inferiori a 1000 VAC e 1500 VDC. Sono inclusi entro gli stessi limiti di tensione anche le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi.

 

Queste direttive talvolta vengono applicate erroneamente anche ad apparecchiature che risultano tra le loro esclusioni. Alcuni casi infatti si prestano ad interpretazioni erronee o fuori contesto; nello specifico la direttiva 2011/65/UE all’articolo 2 comma 4 punti c) d) ed e) recita:

  • alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
  • agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  • agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni

Questi punti (equivalenti al comma 3b), 4b) e 4c) dell’articolo 2 della direttiva 2011/65/UE) sono chiariti tra le FAQ della direttiva 2011/65/UE, al punto Q3.1 (https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/rohs_eee/faq.pdf). Volendo trarre da questo documento una linea guida (non esaustiva e che comunque necessita un approfondimento di caso in caso) è possibile dedurre che le macchine industriali possono essere escluse dall’ambito di applicazione delle direttive RAEE e RoHS (a meno che non siano piccole macchine che possono essere destinate anche ad un pubblico “domestico”) dal momento che esse richiedono un dedicato sistema di smaltimento.

 

Come presupposto per quello che riguarda utensili ed impianti industriali fissi e di grandi dimensioni vi è infatti la destinazione di tali apparecchiature ad un pubblico informato e tecnicamente preparato per gestire le operazioni di smantellamento e smaltimento dei detti impianti in modo conforme alla legislazione applicabile. In alcuni casi specifici è inoltre il fabbricante a farsi carico di tali operazioni a fine vita della macchina.

 

Cosa devono fare invece quei fabbricanti che ricadono nell’applicabilità delle direttive RoHS e RAEE?

L’articolo 16 della direttiva 2012/19/UE definisce gli obblighi dei fabbricanti. Viene quindi stabilito che un fabbricante che produce ed immette sul mercato un AEE, ai sensi della presente direttiva, è vincolato alla registrazione presso l’ente preposto da ogni Stato Membro nel quale vende AEE, nonché alla notifica delle quantità di prodotti venduti all’interno di ogni mercato nazionale, in modo tale da consentire allo Stato Membro il dimensionamento del processo di smaltimento di AEE.

 

Ogni produttore può trovare al seguente link la lista degli enti presso ai quali effettuare la registrazione:

https://www.ewrn.org

 

Per i produttori che immettono sul mercato italiano AEE, i riferimenti legislativi che recepiscono le direttive RoHS e RAEE sono i DL27 e DL 49 del 2014:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/15/14G00037/sg%20

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/28/14G00064/sg/

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