La limitazione di responsabilita’ del fabbricante in relazione alla direttiva macchine

RIFLESSIONI SULLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE / “FABBRICANTE” IN RELAZIONE ALLA DIRETTIVA MACCHINE

È necessario premettere che la direttiva macchine è norma imperativa e come tale non può essere derogata.

Invece si può intervenire su alcune espressioni generiche da essa utilizzata.

Si precisa che le successive brevi note nonriguardano gli aspetti penali, giuslavoristici e di progettazione, bensì quelli meramente civilistici/contrattuali e certificativi.

Il primo e più importante meccanismo per limitare la responsabilità del Fabbricante è rendere chiaro ed espliciti le informazioni, le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

 

Infatti, la regolamentazione relativa alle informazioni, che sostituisce quella indicata nella Direttiva 98/37/CE con il termine segnalazioni, acquista un’importanza sostanziale dal momento che individua le indicazioni che a vario titolo devono accompagnare la macchina e che costituiscono a tutti gli effetti indicazioni di sicurezza.

Tali istruzioni per l’uso, così come indicato all’interno della direttiva macchine, limitano le responsabilità del fabbricante e riducono i rischi per l’utilizzatore, di fatto ottimizzando due aspetti fondamentali per la sicurezza degli individui ed il miglioramento continuo dei prodotti.

Il secondo meccanismoper limitare la responsabilità del Fabbricante chiama in causa l’istituto della Clausola penale che come recita l’art. 1382. c.c.è la clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

Tale clausola se calibrata bene ha l’effetto, come dice il dettato normativo, di limitare l’ammontare del risarcimento del danno.

Il terzo meccanismoper limitare la responsabilità del Fabbricante è predisporre in caso dell’insorgenza di problemi una procedura oggettiva, articolata di accertamento dell’accaduto e dell’eventuale danno, chiamando in causa un Ente terzo super partes già opportunamente indicato nel contratto.

Avv. Marco Tupponi

Studio Associato Tupponi De Marinis Russo & Partners

per Advolo S.r.l.

AdNews_01_19_Limi resp fabbric

Articoli consigliati