Spesso, tra i Fabbricanti, c’è confusione sulla differenza fra quasi-macchina e macchina
La prima domanda che sorge, quando si parla di macchina e quasi-macchina, è quella sulla responsabilità. Riguarda i possibili danni a cose e/o presone dovuti a un errata installazione. Oppure a una scorretta manutenzione del quadro elettrico e/o del sistema di regolazione e comando installato a posteriori dal cliente.
È bene, come prima cosa, chiarire il concetto di macchina. I primi due punti dell’articolo 2 comma a) della Direttiva 2006/42/CE recitano:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento.
È evidente, quindi, che le macchine prive di quadro elettrico non siano conformi con la definizione di macchina. Il fatto che la macchina sia progettata con “scopo definito” deve anche garantire che questo venga raggiunto. Può farlo grazie a un sistema di comando con un livello di affidabilità calcolato in base all’analisi dei rischi.
La Direttiva Macchine consente di mantenere come azione a carico del cliente l’installazione degli elementi di collegamento al sito, o di allacciamento alle fonti di energia.
Di chi è la responsabilità?
L’aspetto di responsabilità si realizza in funzione del tipo di processo certificativo intrapreso sul prodotto:
- Allegato II parte 1.B: Dichiarazione di incorporazione di Quasi-Macchine
Il cliente non può utilizzare il prodotto così come gli viene consegnato, perché deve essere inserito in un nuovo insieme. La marcatura CE è conforme alla Direttiva 2006/42/CE attraverso l’Allegato II parte 1.A.
- Allegato II parte 1.A: Dichiarazione CE di Conformità di una Macchina
Il prodotto può essere utilizzato dal cliente in quanto è completo e pronto al servizio.

In situazioni intermedie, in cui il costruttore fornisce un apparecchio privo del proprio quadro elettrico, è possibile intraprendere due strade:
Il fabbricante XYZ vende una macchina completa e la dichiara conforme ai requisiti di macchina (allegato I Direttiva 2006/42/CE). Tuttavia, in una prima fase, viene spedita unicamente l’unità principale. Questa verrà completata in cantiere con l’installazione del quadro elettrico/sistema di comando, consentendole di adempiere alla funzione per cui è stata progettata.
La Dichiarazione
Per essere coperti in termini di responsabilità, nel primo step è necessario consegnare anche il manuale di uso e manutenzione e la dichiarazione CE di Conformità. Questa deve essere collegata alla definizione di messa in servizio per mezzo di una nota a piè di pagina. Per esempio:
Tale dichiarazione CE di conformità diventa effettiva solo dopo che il fabbricante (Fabbricante XYZ) o suo delegato hanno notificato tramite dichiarazione di messa in servizio la compilazione positiva del verbale di conformità finale nelle sezioni a carico del cliente e a carico del fabbricante, così come indicato nell’articolo 2 lettere h e k e nell’articolo 5 della Direttiva macchine 2006/42/CE.
Al completamento in cantiere, e dopo eventuali collaudi, diventa valida la Dichiarazione CE di Conformità consegnata nella prima fase. La macchina potrà essere messa in servizio dall’utilizzatore.
Il fabbricante XYZ vende un’unità, e un fornitore terzo la completa in cantiere con il quadro elettrico/sistema di comando. Il Fabbricante XYZ, in questo caso, fornirà una quasi-macchina sprovvista di marcatura CE. In quanto tale, deve consegnare l’unità corredata dalla propria Dichiarazione di Incorporazione e le rispettive istruzioni di assemblaggio all’integratore
L’integratore deve completare il nuovo insieme con proprie valutazioni dei rischi di interfacciamento tra la quasi-macchina e il quadro elettrico (compresa l’affidabilità del sistema di comando). Quindi emette la Dichiarazione CE di Conformità del nuovo insieme completo e marcato CE.
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