Ho costruito una Macchina o una quasi-Macchina?

2023/10/26

Ho costruito una Macchina o una quasi-Macchina? Spesso, tra i Fabbricanti, c’è confusione sulla differenza fra i due prodotti.

Una frase ricorrente è la seguente:

“ad oggi noi dichiariamo comunque macchine le unità prive di quadro elettrico in quanto il loro scopo è definito, e se tali unità venissero collegate in cantiere con l’alimentazione elettrica le unità riuscirebbero a compiere il loro scopo (a meno di un’efficienza inferiore rispetto ad un quadro dimensionato ad hoc sulla macchina).”

In questi casi, la domanda che spesso sorge, dal punto di vista della responsabilità, riguarda i possibili danni a cose e presone dovuti a un errata installazione, gestione e manutenzione del quadro elettrico e/o del sistema di regolazione e comando installato a posteriori dal cliente.

È bene, come prima cosa, chiarire il concetto di macchina. I primi due punti dell’articolo 2 comma a) della Direttiva 2006/42/CE recitano:

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata
  • insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento

 

È evidente, quindi, che le macchine prive di quadro elettrico non siano conformi con la definizione di macchina. Il fatto che la macchina sia progettata con “scopo definito” deve anche garantire che questo venga raggiunto grazie a un sistema di comando con un livello di affidabilità calcolato in base all’analisi dei rischi.

La Direttiva macchine consente di mantenere come azione a carico del cliente l’installazione degli elementi di collegamento al sito o di allacciamento alle fonti di energia (vedi secondo punto sopra).

L’aspetto di responsabilità tanto caro al Fabbricante e al Cliente si realizza in funzione del tipo di processo certificativo intrapreso sul prodotto:

  • Allegato II parte 1.B: Dichiarazione di incorporazione di Quasi-Macchine
    il prodotto non può essere utilizzato dal cliente così come viene consegnato in quanto deve essere completato in un nuovo insieme che verrà marcato CE e dichiarato conforme alla Direttiva 2006/42/CE attraverso l’ALLEGATO II parte 1.A.
  • Allegato II parte 1.A: Dichiarazione CE di Conformità di una Macchina
    il prodotto può essere utilizzato dal cliente in quanto è completo e pronto al servizio.

In situazioni intermedie in cui il costruttore fornisce un apparecchio privo del proprio quadro elettrico (dal momento che quest’ultimo verrà installato in cantiere), è possibile intraprendere due strade, a seconda che siano coinvolti uno o più fabbricanti:

  1. Il fabbricante XYZ vende una macchina completa e la dichiara conforme ai requisiti di macchina (allegato I Direttiva 2006/42/CE); tuttavia, in una prima fase, viene spedita unicamente l’unità principale. Questa verrà completata in cantiere, in un secondo momento, con l’installazione del quadro elettrico/sistema di comando, consentendole di adempiere alla funzione per cui è stata progettata.
    Per essere coperti in termini di responsabilità, nel primo step è necessario consegnare, con la singola unità, anche il manuale di uso e manutenzione e la dichiarazione CE di Conformità collegata alla definizione di messa in servizio, per mezzo di una nota a piè di pagina composta come nell’esempio riportato di seguito:

Tale dichiarazione CE di conformità diventa effettiva solo dopo che il fabbricante (Fabbricante XYZ) o suo delegato hanno notificato tramite dichiarazione di messa in servizio, la compilazione positiva del verbale di conformità finale nelle sezioni a carico del cliente ed a carico del fabbricante, così come indicato nell’articolo 2 lettere h e k, e nell’articolo 5 della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Al completamento in cantiere della macchina con il quadro elettrico fornito dal Fabbricante XYZ, e al completamento di eventuali collaudi, diventa valida la Dichiarazione CE di Conformità consegnata nella prima fase, e la macchina potrà essere messa in servizio dall’utilizzatore.

  1. Il Fabbricante XYZ vende un’unità, e un fornitore terzo la completa in cantiere con il quadro elettrico/sistema di comando. Il Fabbricante XYZ, in questo caso, fornirà una quasi-macchina sprovvista di marcatura CE, e in quanto tale deve consegnare l’unità corredata dalla propria dichiarazione di Incorporazione e rispettivo manuale di istruzioni di assemblaggio alla parte terza, che la completerà in un secondo momento.

La parte terza, ovvero l’integratore, deve completare il nuovo insieme con proprie valutazioni dei rischi di interfacciamento tra la quasi-macchina e il quadro elettrico (compresa l’affidabilità del sistema di comando). Quindi emette la Dichiarazione CE di Conformità del nuovo insieme completo e marcato CE.

Se questa situazione non vi è nuova e spesso vi trovate ad affrontare casi simili, noi di Advolo mettiamo a vostra disposizione un team di esperti nel settore della certificazione macchine che potrà assistervi dalla progettazione all’adozione delle norme di riferimento, fino alla certificazione in conformità alle direttive di prodotto applicabili.

Se vuoi saperne di più contattaci alla seguente mail:

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